Art. 7.
(Edilizia residenziale pubblica).

      1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, di intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica, finalizzato esclusivamente ad interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruzione di quelli distrutti.